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Legge 25/11/1962 n. 1684

art. 7. Detti limiti devono riferirsi al fabbricato più alto e per essi può farsi eccezione quando le strade e gli intervalli di isolamento, sui quali prospettano le fronti di un edificio abbiano dovunque la larghezza prescritta, tranne che per un tratto non superiore a tre metri lungo una delle fronti, ovvero quando due edifici non abbiano le fronti parallele e fra lo spigolo di uno dei due edifici e la fronte dell'altro non si abbia la distanti prescritti. Chi costruisce un nuovo edificio può fabbricarlo, in tutto o in parte, sul confine di sua proprietà. Se non fabbrica sul confine, deve arrestarsi alla distanza di almeno tre metri dal confine stesso. Il vicino che intenda a sua volta costruire, deve arrestarsi ad una distanza non minore di tre metri dal confine. Qualora colui che per primo ha costruito si sia tenuto sul confine od a meno di tre metri da questo, il vicino, qualora, non intenda costruire in aderenza - ai sensi dell'art. 877 del Codice Civile -, deve arretrare fino a costituire l'intervallo di isolamento regolamentare fra i due edifici. Le Amministrazioni comunali debbono prescrivere, nei loro regolamenti edilizi, le larghezze delle strade e degli intervalli di isolamento in misura non inferiore a quelle minime consentite dalle presenti norme. Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strade o come intervalli di isolamento, rispetto unicamente a ciascun erigendo edificio, le larghezze delle aree ammessevi lungo le fronti destinate a giardini, a cortile esterno o comunque non coperte, anche se cintate o sottratte all'uso pubblico e create con terrazzamento.

Art. 9 - Sistemi costruttivi. Gli edifici possono essere costruiti con muratura non intelaiata ovvero con strutture atte a resistere contemporaneamente a tutte le sollecitazioni. Sono ammesse costruzioni in legname soltanto in linea eccezionale previo motivato nulla osta dell'Ufficio del genio civile. In caso di costruzioni contigue, ciascun edificio deve costituire un organismo a sè stante mediante l'adozione di giunti od altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera e indipendente ostinazione di ciascuno di essi. Se i due edifici vengono eseguiti contemporaneamente con lo stesso sistema costruttivo e con le stesse altezze, i proprietari possono accordarsi per le costruzioni dei lati o della parte di essi a contatto in modo che i due edifici costituiscano un unico complesso organico. Sono ammesse costruzioni con l'uso di pannellature di materie sintetiche o di prefabbricati leggeri. Previo motivato nulla osta dell'Ufficio del genio civile.

Art. 10 - Requisiti delle costruzioni non intelaiate. Per la 1ª categoria: é consentita la costruzione non intelaiata di edifici fino a due piani oltre ad un piano seminterrato o cantinato. Per detti edifici deve adottarsi la muratura di mattoni o di blocchi squadrati, gli uni e gli altri pieni, confezionata con malta cementizia. Per gli edifici ad un solo piano, oltre al seminterrato o cantinato, è consentita la muratura di pietrame listata e malta cementizia. Tali edifici debbono corrispondere inoltre alle seguenti condizioni:

a) devono essere di altezza fuori terra non superiore a metri 7,50 se a due piani e non superiore a metri 4,00 se ad un solo piano. Dette altezze debbono essere misurate con i criteri di cui al precedente

art. 7;

b) i muri maestri (e cioè i perimetrali, quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati e ben ammorsati tra loro. Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a metri 6,00 da asse ad asse. Ove ciò non fosse possibile dovrà essere adottata la struttura intelaiata;

c) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano e di quelli del piano superiore degli edifici a due piani, costruiti in mattoni o in blocchi squadrati, non deve mai essere inferiore a centimetri 40. Detto spessore, negli edifici a due piani, deve essere di centimetri 55 al piano terreno. Qualora l'altezza netta dei piani non raggiunga i metri 3,00 i detti spessori minimi possono ridursi rispettivamente, a centimetri 30 e centimetri 45;

d) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano, costruiti in muratura di pietrame listata, non deve essere inferiore a centimetri 50;

e) lo spessore dei muri al disotto del pianterreno e fino al piano di fondazio ne, qualunque sia il numero dei piani dell'edificio ed il genere della muratura, deve essere almeno di centimetri 20 maggiore di quello dei muri del pianterreno, sia o non sia l'edificio cantinato;

f) i tramezzi debbono essere eseguiti in muratura di mattoni, preferibilmente forati, con malta cementizia o idraulica, debbono avere lo spessore non inferiore a centimetri 6 ed essere ben collegati ai muri d'ambito. Sono ammesse pareti sottili con altri materiali leggeri;

g) tutti i muri maestri di cui alla precedente lettera b) debbono essere collegati fra loro, al piano di gronda ed al livello del piano di posa del solaio di ciascun piano, mediante cordoli di cemento armato dell'altezza minima di centimetri 20 estesi a tutta la larghezza della muratura sottostante. L'armatura di detti cordoli deve essere costituita da quattro barre del diametro non inferiore a millimetri 16, se di acciaio dolce, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da barre del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non superiore a centimetri 25. Per i solai e le coperture si rimanda alla prescrizione di cui alla lettera D) del successivo art. 13. Per la 2ª categoria: é consentita la costruzione non intelaiata di edifici fino a tre piani oltre ad un piano seminterrato o cantinato. Per detti edifici deve adottarsi la muratura di mattoni o di blocchi squadrati, gli uni e gli altri pieni, confezionata con malta cementizia; nei due piani sovrastanti il piano terreno è consentito l'impiego di mattoni o blocchi squadrati forati, purchè di resistenza a compressione o taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi pieni. Per gli edifici fino a due piani oltre il seminterrato o cantinato, è consentita la muratura di pietrame listata a malta cementizia. Tali edifici debbono corrispondere, inoltre, alle seguenti condizioni:

a) devono essere di altezza non superiore a metri 11,00 se a tre piani, non superiore a metri 7,50 se a due piani e non superiore a metri 4,00 se ad un solo piano. Dette altezze debbono essere misurate con i criteri di cui al precedente art. 7;

b) i muri maestri (e cioè i perimetrali quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati e bene ammorsati tra loro. Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a metri 7,00 da asse ad asse ed ove ciò non fosse possibile dovrà essere adottata la struttura intelaiata;

c) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano e di quelli dell'ultimo piano degli edifici fino a tre piani costruiti in mattoni o in blocchi squadrati, non deve mai essere inferiore a centimetri 30. Detto spessore negli edifici fino a tre piani deve essere aumentato di centimetri 15 per ogni piano sottostante. Qualora l'altezza netta dei piani non raggiunga i metri 3,00, fermo restando lo spessore minimo di centimetri 30 dell'ultimo piano e l'aumento di centimetri 15 per il piano sottostante, può omettersi il corrispondente aumento per il piano inferiore

d) lo spessore dei muri maestri dell'ultimo piano degli edifici a due piani, costruiti in muratura di pietrame listata, non deve essere inferiore a centimetri

45. Detto spessore deve essere di centimetri 60 a pian terreno

e) lo spessore dei muri al disotto del pian terreno e fino al piano di fondazione, qualunque sia il numero dei piani dell'edificio ed il genere della muratura, deve essere almeno di centimetri 20 maggiore di quello dei muri del pianterreno, sia o non sia l'edificio cantinato

f) i tramezzi debbono essere eseguiti in muratura di mattoni preferibilmente forati; debbono avere lo spessore non inferiore a centimetri 6 ed essere ben collegati ai muri di ambito. Sono ammesse pure pareti con altri materiali leggeri

g) tutti i muri maestri di cui alla precedente lettera b) debbono essere collegati fra loro, al piano di gronda ed al livello del piano di posa del solaio di ciascun piano, mediante cordoli di cemento armato dell'altezza minima di centimetri 20 estesi a tutta la larghezza della muratura sottostante. L'armatura di detti cordoli deve essere costituita da quattro barre del diametro non inferiore a millimetri 16 se di acciaio dolce, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da barre del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non superiore a centimetri 25. Per i solai e le coperture si rimanda alla prescrizione di cui alla lettera D) del successivo art. 13.

Art. 11 - Requisiti delle costruzioni intelaiate. L'intelaiatura portante deve essere incastrata nel telaio orizzontale di base, il quale a sua volta deve essere di norma incassato nel terreno naturale. Se il telaio riposa sui muri di fondazione, questi debbono avere una risega rispetto al telaio stesso non inferiore a centimetri 15 per parte. Il telaio può essere omesso se i plinti sono incassati nella roccia dura. La muratura di riempimento delle intelaiature deve essere eseguita con le modalità di cui al successivo art. 13. Per tale riempimento può essere impie gata anche la muratura in mattoni forati con malta cementizia o idraulica altro materiale di cui all'art. 9. Nel caso di edifici nei quali l'altezza di uno o più piani sia superiore ai metri 5,00, le murature di tamponamento debbono sempre essere interrotte da cordoli orizzontali di cemento armato, distanti non più di metri 3,00 da asse ad asse, collegati con i montanti della intelaiatura principale, oltre la listatura prescritta dal successivo art. 13 per la muratura in pietrame. Per quanto riguarda i tramezzi interni valgono le prescrizioni di cui all'articolo 10, lettera f), per l'una e per l'altra categoria.

Art. 12 - Calcoli di stabilità. Per la 1ª categoria: Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o metallica si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre in ogni elemento le condizioni di carico più sfavorevoli;

b) forze orizzontali applicate al baricentro delle masse delle varie parti dell'edificio dipendenti dalle accelerazioni sismiche. Bisogna prevedere che tali forze siano comunque dirette sul piano orizzontale. Le strutture devono essere dimensionate in relazione alle sollecitazioni massime. Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,10, qualunque siano l'altezza dell'edificio e il numero dei piani. Per il computo delle forze orizzontali il carico accidentale deve essere limitato ad un terzo di quello assunto nel progetto. Detto carico accidentale va considerato integralmente nei casi particolari di immagazzinamento di merci, liquidi macchinari e simili. Le strutture debbono essere considerate come sistemi elastici costituiti da travi e pilastri solidali tra loro (telai) e calcolati coi metodi della scienza delle costruzioni. Le strutture vanno calcolate per le forze orizzontali comunque dirette, valutando, sia pure con procedimenti approssimati, la distribuzione di dette forze tra i vari elementi, in ragione della loro rigidezza. Nell'irrigidimento dei telai è consentito l'impiego anche dei mattoni o blocchi squadrati forati, purchè di resistenza a compressione e taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi pieni, da comprovare, caso per caso, con certificati dei laboratori ufficiali riconosciuti. Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato devono adottarsi i carichi di sicurezza prescritti dalle norme vigenti per le opere in cemento armato. Negli edifici in muratura ordinaria sono da osservarsi le prescrizioni di cui alla lettera a) del presente articolo per quanto riguarda il calcolo dei solai e delle coperture. Per la 2ª categoria: Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

 

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